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Di Alessandro Prisciandaro

ASACOM tra pedagogia e diritto: una professione educativa finalmente riconosciuta 

Di Alessandro Prisciandaro 

Il contributo dell’APEI alla ridefinizione pedagogica della figura 

Il recente DDL unificato nn. 236, 793 e 1141-A, approvato dal Senato e in attesa di esame definitivo alla Camera, rappresenta un passaggio rilevante non solo sul piano normativo, ma soprattutto sul piano culturale e pedagogico
Per la prima volta, la figura dell’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) viene riconosciuta in modo esplicito come professione educativa, inserita a pieno titolo nel sistema dell’inclusione scolastica. 

Si tratta di un esito tutt’altro che scontato, frutto di un lungo lavoro di elaborazione, confronto e pressione culturale portato avanti, negli anni, dall’Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI), che ha costantemente denunciato il rischio di una riduzione dell’ASACOM a funzione tecnica, ausiliaria o meramente assistenziale. 

Oltre l’assistenza: l’ASACOM come figura pedagogica 

Dal punto di vista pedagogico, il nodo centrale è chiaro: 
l’inclusione non è una prestazione, ma un processo educativo

Il DDL interviene sull’art. 3 del D.Lgs. 66/2017, qualificando l’ASACOM come operatore socio-educativo che agisce nei contesti scolastici a supporto: 

  • dell’autonomia personale e sociale; 
  • della comunicazione; 
  • delle relazioni educative; 
  • della partecipazione ai contesti di apprendimento. 

Questa definizione recepisce una lettura pedagogica dell’inclusione, coerente con le scienze dell’educazione: l’ASACOM non “fa al posto di”, ma educa all’autonomia, non sostituisce, ma media, non controlla, ma accompagna

È una figura che lavora sul contesto, sulle relazioni, sulla progettazione educativa, in stretto raccordo con il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il contributo dell’APEI: riportare l’educazione al centro 

Da anni l’APEI sostiene una posizione netta: 
l’ASACOM è, prima di tutto, un professionista dell’educazione

In un panorama segnato da: 

  • proliferazione di corsi brevi; 
  • titoli eterogenei; 
  • inquadramenti contrattuali disomogenei; 
  • letture sanitarizzanti o assistenzialistiche della disabilità, 

l’APEI ha lavorato per riaffermare che l’inclusione scolastica è un fatto pedagogico, e che le competenze richieste all’ASACOM non possono essere improvvisate né ridotte a mere abilità operative. 

Questo lavoro culturale ha trovato progressivamente ascolto nel legislatore, fino a riflettersi nell’attuale impianto normativo. 

Il dato giuridico come riconoscimento della pedagogia 

Dal punto di vista tecnico-giuridico, il passaggio decisivo è il rinvio espresso alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, disciplinata da: 

  • art. 1, commi 594-599, L. 205/2017
  • art. 14, D.Lgs. 65/2017
  • art. 4, L. 55/2024

Tale qualifica si consegue tramite la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19)

Questo dato non è meramente formale: 
è il riconoscimento normativo di una verità pedagogica più profonda, ossia che le competenze educative richieste all’ASACOM sono competenze complesse, che si costruiscono attraverso una formazione universitaria strutturata, fondata su: 

  • pedagogia generale e speciale; 
  • didattica inclusiva; 
  • psicologia dello sviluppo; 
  • progettazione educativa; 
  • lavoro di rete e di comunità. 

Canali transitori e gerarchia pedagogica dei titoli 

Il legislatore ha previsto, legittimamente, canali transitori (diplomi, corsi regionali, esperienza pregressa), a tutela dei lavoratori già impiegati. 
Tuttavia, la direzione è chiara: la formazione pedagogica universitaria rappresenta il riferimento strutturale e prospettico della professione. 

Dal punto di vista pedagogico, questo significa riconoscere una gerarchia dei saperi

  • l’esperienza è preziosa; 
  • la formazione è indispensabile; 
  • la pedagogia è il quadro di senso che rende l’esperienza educativa e non casuale. 

Inclusione, progetto di vita e responsabilità educativa 

Un ulteriore elemento di rilievo, spesso trascurato, è il collegamento introdotto dal DDL con il progetto di vita della persona con disabilità (D.Lgs. 62/2024). 
Anche qui emerge con forza il profilo educativo dell’ASACOM, chiamato a operare non in modo episodico, ma all’interno di una traiettoria di sviluppo, che attraversa scuola, famiglia, servizi e territorio. 

Questo rafforza la lettura pedagogica sostenuta dall’APEI: l’ASACOM non è una figura “a ore”, ma un professionista della relazione educativa, con responsabilità etiche e progettuali. 

Conclusioni: una conquista pedagogica prima che normativa 

Il DDL unificato sugli ASACOM rappresenta una conquista pedagogica prima ancora che giuridica
Esso recepisce, almeno in parte, una visione dell’inclusione come processo educativo complesso, che richiede professionisti formati, riconosciuti e tutelati. 

Il ruolo svolto dall’APEI in questo percorso è stato determinante: tenere ferma la barra sull’educazione, anche quando il contesto spingeva verso semplificazioni e scorciatoie. 

Per Quaderni di Pedagogia e Prassi Educative, questo passaggio normativo costituisce un caso esemplare di come la pedagogia possa e debba incidere sulle politiche pubbliche, orientando il diritto verso una maggiore coerenza con i bisogni educativi reali delle persone e delle comunità.

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